Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









Legge 01/08/2003 n. 214

1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche.

Art. 6-ter. Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero

1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal medesimo Decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all'articolo 12 del citato Decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida è limitata a sei mesi.

3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente Decreto". All'articolo 7: al comma 3, alinea, dopo le parole: "All'articolo 7, comma 1," sono inserite le seguenti: "capoverso Art. 126-bis,"; al comma 3, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente""; al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica""; al comma 3, lettera c), le parole: "nonchè di patente" sono sostituite dalle seguenti: "e unitamente di patente B,"; al comma 3, dopo la lettera

c), è aggiunta la seguente: "c-bis) al comma 5, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di "5-bis. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 72 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1, comma 3, del presente Decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004"; al comma 6, le parole: "ed integrazioni" sono soppresse; dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8-bis. Il comma 5 dell'articolo 327 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato"; al comma 9, le parole: "12 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "20 giugno 2002" e le parole: "del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "dello stesso Decreto legislativo"; al comma 10, le parole: "Decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285" sono sostituite dalle seguenti: "Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285". La tabella allegata è sostituita dalla seguente: Norma violata Punti

Art.141 Comma 8 Comma 9, terzo periodo 5 10

Art.142 Comma 8 Comma 9 2 10

Art. 143 Comma 11 Comma 12 4 10

Art. 145 Comma 5 Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 7, 8, 9 6 5

Art. 146 Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata Comma 3 2 6

Art. 147 Comma 5 6

Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 2 Comma 15, con riferimento al comma 3 Comma 15, con riferimento al comma 8 Comma 16, terzo periodo 3 5 2 10

Art. 149 Comma 4 Comma 5, secondo periodo Comma 6 3 5 8

Art. 150 Comma 5, con riferimento all’articolo 149, comma 5 Comma 5, con riferimento all’articolo 149, comma 6 5

Art. 152 Comma 3 1

Art. 153 Comma 10 Comma 11 3 1

Art. 154 Comma 7 Comma 8 8 2

Art. 158 Comma 2, lettere d), g) e h) 2

Art. 161 Commi 1 e 3 Comma 2 2 4

Art. 162 Comma 5 2

Art. 164 Comma 8 3

Art. 165 Comma 3 2

Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:

a) eccedenza non superiore a 1t

b) eccedenza non superiore a 2t

c) eccedenza non superiore a 3t

d) eccedenza superiore a 3t Commi 3, 5 e 6 con riferimento a:

a) eccedenza non superiore al 10%

b) eccedenza non superiore al 20%

b) eccedenza non superiore al 30%

b) eccedenza superiore al 30% Comma 7 1 2 3 4 1 2 3 4 3

Art. 168 Comma 7 Comma 8 Comma 9 Comma 9-bis 4 10 10 2

Art. 169 Comma 8 Comma 9 Comma 10 4 2 1

Art. 170 Comma 6 1

Art. 171 Comma 2 5

Art. 172 Commi 8 e 9 5 Comma 3 5

Art. 174 Comma 4 Comma 5 Comma 7 2 2 1

Art. 175 Comma 13 Comma 14, con riferimento al comma 7 Comma 16 4 2 2

Art. 176 Comma 19 Comma 20, con riferimento al comma 1 b) Comma 20, con riferimento al comma 1 c) d) Comma 21 10 10 10 2

Art. 177 Comma 5 2

Art. 178 Comma 3 Comma 4 2 1

Art. 179 Commi 2 e 2-bis 10

Art. 186 Commi 2 e 7 10

Art. 187 Commi 7 e 8 10

Art. 189 Comma 5, primo periodo Comma 5, secondo periodo Comma 6 Comma 9 4 10 10 2

Art. 191 Comma 1 Comma 2 Comma 3 Comma 4 5 2 5 3

Art. 192 Comma 6 Comma 7 3 10 Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio".

 

Pagina 4/4 - pagine: [1] [2] [3] [4]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional